di Lorenza Morello #lorenzamorellocè twitter@lorenza_morello
È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 5 dicembre 2017 n. 284 la legge 4 dicembre 2017, n. 172 di “Conversione in legge,con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie.”. La legge è in vigore da oggi. (Legge 4 dicembre 2017, n. 172 – G.U. 5 dicembre 2017, n. 284)
Emblematica sul punto è stata la recente decisione dell’Ufficio delle Indagini preliminari di Torino (n. 1299 del 2 ottobre 2017) che aveva dichiarato estinto il reato di stalking a seguito di un’offerta reale da parte dell’imputato con il versamento della somma di euro 1.500. Sebbene tale offerta non fosse stata accettata dalla persona offesa, il giudice rilevò che tale somma era congrua rispetto all’entità dei fatti e dichiarò estinto il reato.
La levata di polemiche ha fatto trovare subito la strada per la correzione della norma, attraverso l’emendamento presentato dalla senatrice Puglisi, ed ha portato espressamente ad escludere l’applicabilità dell’estinzione del reato per condotta riparatoria in tutti i casi di atti persecutori. Una norma non di genere, ma di civiltà!
(14 dicembre 2017)
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