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Rete Lenford, Avvocatura per i Diritti LGBTI, diffida il Prefetto di Roma

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Giuseppe Pecoraro Prefetto di Romadi Gaiaitalia.com

Rete Lenford, Avvocatura per i Diritti LGBTI, ha inviato una diffida al Prefetto di Roma rispetto all’annullamento delle trascrizioni dei matrimoni egualitari celebrati all’estero, il cui testo è stato pubblicato sulla pagina Facebook di Rete Lenford e che pubblichiamo di seguito.

 

 

 

Alla Prefettura di Roma – Ufficio territoriale del Governo
Alla c.a. del sig. Prefetto di Roma
 
Al Ministero dell’Interno
Alla c.a. del sig. Ministro dell’Interno
Alla c.a. della sig.ra Capo dipartimento per gli affari interni e territoriali
Alla c.a. della sig.ra Direttore centrale per I servizi demografici
 
Al sig. Sindaco di Roma Capitale
 
 
E p.c.
 
Al sig. Presidente della Repubblica n.q. di Presidente del Consiglio superiore della magistratura
 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alla c.a. del sig. Presidente del Consiglio dei Ministri
Alla c.a. del sig. Sottosegretario di Stato segretario del Consiglio dei Ministri
 
Al Ministero della Giustizia
Alla c.a. del sig. Ministro della Giustizia
 
Al Presidente del Tribunale di Roma
 
Al Consiglio superiore della magistratura
 
 
Oggetto: Trascrizione dei matrimoni fra persone dello stesso sesso. Nota prot. n. 10863 del 07.10.2014 del Ministero dell’Interno. Diffida.
 
Vi scriviamo la presente in nome e per conto di Avvocatura per i Diritti LGBTI – Rete Lenford, associazione nazionale di tutela dei diritti delle persone omosessuali, per significarvi quanto segue.
Abbiamo appreso dai mezzi di comunicazione della nota in oggetto e dell’intenzione del Prefetto di Roma di procedere ad “annullare” le trascrizioni dei matrimoni fra persone dello stesso sesso disposte dal Sindaco di Roma Capitale.
Corre l’obbligo di rilevare l’assoluta inesistenza di un potere di procedere all’annullamento delle suddette trascrizioni, tanto in capo agli Ufficiali di stato civile quanto, in via gerarchica, in capo al Prefetto. Qualsiasi atto in tal senso costituirebbe non solo un palese abuso di potere ma anche una clamorosa invasione della sfera del potere giurisdizionale.
La tesi sostenuta nella nota ministeriale in oggetto circa l’applicabilità dell’art. 21-nonies della l. 241/90 è infatti palesemente errata e priva di fondamento giuridico.
In primo luogo, il citato articolo 21-nonies fa riferimento al “provvedimento amministrativo” mentre è pacifico che le trascrizioni nel registro dei matrimoni in questione non sono provvedimenti amministrativi bensì atti pubblici con effetto dichiarativo e di certificazione[1], in quanto la trascrizione del matrimonio non ha “natura costitutiva ma meramente certificativa e di pubblicità” (così Cass. civ. sent. 15 marzo 2012, n. 4184).
In secondo luogo la disciplina dello stato civile portata dal codice civile e dal D.P.R. 396/2000 rimette in via esclusiva al Tribunale, su impulso del Pubblico Ministero, qualsiasi decisione circa l’eventuale cancellazione di un atto indebitamente registrato. Ciò è disposto dall’art. 95 del D.P.R. 396/2000 in materia di ricorso contro le suddette trascrizioni e dall’art. 69, comma 1 lettera (e), del medesimo testo, ove – fra gli atti di cui è possibile fare annotazione nel registro degli atti di matrimonio – sono indicate solo le “sentenze con le quali si pronuncia l’annullamento della trascrizione dell’atto di matrimonio” ed i “provvedimenti di rettificazione” ma non altri atti con il medesimo effetto. Altrettanto conferma l’art. 100 del D.P.R. 396/2000, per il quale “I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia, ed a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti […]”.
Non va dimenticato, infatti, che (i) gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma dell’ufficiale dello stato civile competente e successivamente non possono subire variazioni (art. 12, comma 6, del D.P.R. 396/2000); (ii) le annotazioni possono essere disposte per legge o ordinate dall’autorità giudiziaria e sono tassative (art. 453 c.c. e D.P.R. 396/2000, artt. 11, comma 3, e 102; in giurisprudenza Cass. ord. 6 giugno 2013, n. 14329); (iii) l’ufficiale di stato civile ha solo il potere di aggiornare i registri (art. 5, comma 1, lettera (a), del D.P.R. 396/2000) e di correggere gli errori materiali (art. 98 del D.P.R. 396/2000).
Inoltre, in un caso del tutto assimilabile al presente, quello in cui l’ufficiale di stato civile conosca che osta al matrimonio un impedimento che non è stato dichiarato, l’art. 59, comma 1, D.P.R. 396/2000, chiarisce che lo stesso ufficiale deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinché questi possa proporre opposizione al matrimonio, ma non può in alcun modo invalidare le avvenute pubblicazioni.
La disciplina rimette, quindi, in via esclusiva all’autorità giudiziaria ordinaria il potere di verificare, rettificare o cancellare le suddette trascrizioni, in considerazione della finalità di certezza giuridica che le stesse sono destinate ad avere nell’ordinamento oppure di conoscere dello stato giuridico delle persone, ove ciò occorra.
Tale ricostruzione del complesso normativo è fatta propria anche dal Massimario per l’ufficiale di stato civile del Ministero dell’Interno (http://servizidemografici.interno.it/sites/ default/files/Massimario-Ufficiale-Stato-Civile_2012_0.pdf), ove, al par. 15.1.1 a pag. 166, si legge: “Cancellazione di un atto. Quando si voglia procedere alla “cancellazione di un atto indebitamente registrato” negli archivi dello stato civile, considerato che non può esserne effettuata la materiale cancellazione, la legge prescrive che si faccia ricorso a iniziativa del pubblico ministero (eventualmente su segnalazione dello stesso ufficiale di stato civile) alla procedura di rettificazione di cui agli artt. 95 e 96 del DPR 396/2000 rimettendo la competenza a decidere esclusivamente all’autorità giudiziaria. Il relativo decreto deve essere opportunamente annotato sui registri dello stato civile”. Nello stesso senso è unanime la dottrina[2]
Dall’assenza di un potere in capo all’Ufficiale di stato civile discende pacificamente l’assenza di un potere sostitutivo in capo al Prefetto, giacché non v’è nulla che possa o debba essere sostituito.
Gli uffici in indirizzo non possono neppure ignorare che la soluzione prospettata nella nota ministeriale n. 10863 del 07.10.2014 determinerebbe il completo stravolgimento del sistema di rettificazione degli atti dello stato civile, ponendo in capo agli uffici di stato civile il potere e quindi l’obbligo di procedere d’ufficio ed in autonomina alle suddette rettificazioni senza l’intervento del Tribunale.
Stupisce, quindi, che con una decisa forzatura della normativa ed in palese contraddizione con le istruzioni pubblicate, codesto Ministero intenda procedere ad un atto palesemente illegittimo ed in aperta violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale, tale da fondare un conflitto fra poteri ai sensi dell’art. 134 Cost.
Rileviamo, infine, che un’azione totalmente extra ordinem da parte del Ministero dell’Interno, attivata in maniera assolutamente inedita e solo per il caso delle trascrizioni dei matrimoni fra persone dello stesso sesso validamente contratti in altri Stati dell’Unione, costituisce un atto palesemente discriminatorio, poiché sottopone la fattispecie odierna ad un trattamento del tutto diverso da quello ordinario per la sola ragione della sua connessione con l’orientamento sessuale dei soggetti interessati. Tale comportamento costituisce a nostro avviso una violazione dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea.
Tutto ciò premesso,
  • invitiamo la Prefettura in indirizzo e, per quanto occorrer possa, il Ministero dell’Interno a non procedere all’illegittima cancellazione delle avvenute trascrizioni;
  • invitiamo il Presidente del Tribunale, al quale la presente è inviata per conoscenza, a rilevare, ai sensi dell’art. 134 Cost., il conflitto fra le attribuzioni che il Ministero pretende di attribuire al Prefetto e le attribuzioni che il D.P.R. 396/2000 attribuisce all’autorità giudiziaria ordinaria;
  • invitiamo il Presidente della Repubblica, il Ministro della Giustizia, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Consiglio superiore della magistratura, a cui la presente è indirizzata per conoscenza, a compiere gli atti necessari a tutelare la separazione dei poteri definita dalla legge a garanzia dei diritti dei soggetti interessati. 
 
Distinti saluti
 
Avv. Antonio ROTELLI, Avv. Maria Grazia SANGALLI, co-presidenti Avvocatura per i Diritti LGBTI – Rete Lenford
Avv. Mario DI CARLO, estensore, Avv. Anna Maria TONIONI, Avv. Francesco BILOTTA
 
 
[1] In dottrina, ex plurimis, B. Meoli, Della registrazione relativa agli atti di matrimonio, in P. Stanzione (cur.), Il nuovo ordinamento dello stato civile, Giuffrè 2001, pag. 257; N. A. Cimmino, Art. 450, in P. Cendon (cur.) Commentario al codice civile, Giuffrè 2009, vol. IV, pag. 1354; I. Cevasco, art. 450, in G. Alpa e V. Mariconda (cur.), Commentario al codice civile, Wolter Kluwers 2013, Tomo I, pag. 1511.
 
[2] Ex plurimis, D. Angelozzi, Stato civile, in M. Sesta (cur.) Codice della famiglia, Giuffrè 2009, Tomo II, pag. 4072; S. Arena, Quesitario massimario di stato civile, Sepel 2009, passim; A. Zaccaria, M. Faccioli, R. Omodei Salè, M. Tescaro, Commentario all’Ordinamento dello stato civile, Maggioli 2013, pag. 418; D. Berloco e R. Calvigioni, Manuale pratico per l’Ufficiale di stato civile, Maggioli 2012, pag. 28; A. Quarta, Esame dell’art. 12, in A. Quarta e L. Olivieri, Lo stato civile, Giuffrè 2001, pag. 94.

 

 

 

 

 

 

(22 ottobre 2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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