di Daniele Santi
Metti che i giudici emettano un mandato di cattura nei confronti di un uomo accusato di gestire un importante traffico di eroina. Metti che grazie alla (o a causa della) nuova Legge Nordio all’interessato venga notificata l’intenzione di procedere all’arresto, proprio come prevede la legge, motivo per cui l’uomo non è che se ne stia proprio in casa ad attendere l’arrivo degli agenti, ma si faccia “uccell di bosco”.
Metti che dopo la grande fuga l’accusato di gestire un importante traffico di eroina e rimanga latitante godendo del discreto fascino della sparizione secondo necessità, non si rischia di rimanere sconcertati di fronte a una norma che impone l’impossibilità di sottoporre a misura cautelare un indagato per reati non violenti senza invitarlo ad un interrogatorio preventivo? Tanto c’è tutto il tempo: un termine di termine di almeno cinque giorni tra il momento della notifica dell’invito e l’interrogatorio – cioè 120 ore.
In aereo in 120 ore potete fare il giro del mondo 3 volte. Figurarsi se non c’è il tempo di darsela a gambe. Ora di fronte a tutto questo, restano da capire le ragioni di questa misura partorita dall’aulentissimo ministro Nordio.
(19 dicembre 2024)
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