di Redazione
Definire qualcuno “bimbominkia” sui social (chi lo utilizza in un gruppo Facebook con più di duemila iscritti, inoltre, può essere punibile per diffamazione aggravata) è diffamazione e può essere punito dalla Legge.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza 12826 dove si afferma che la definizione bimbominkia “non è coperta dal diritto di critica, perché si colloca al di là del requisito della continenza richiesto per applicare la scriminante”, come riporta il Corriere.
La definizione era entrata nello Zingarelli nel 2007 e la Treccani parla di “sostantivo maschile (spregiativo)” che “nel gergo della Rete” indica “un giovane utente dei siti di relazione sociale che si caratterizza, spesso in un quadro di precaria competenza linguistica e scarso spessore culturale, per un uso marcato di elementi tipici della scrittura enfatica, espressiva e ludica (grafie simboliche e contratte, emoticon, ecc.).”: dall’8 aprile scorso, secondo la Corte di Cassazione utilizzarlo via web, tra social o videogiochi, è ora un reato di diffamazione.
Il caso, informa ancora il Corriere, era stato aperto dall’animalista trapanese Enrico Rizzi, molto attivo sui social (solo su Facebook conta 364 mila follower e du Instagram 11 mila), che proprio in un gruppo Fb era stato definito bimbominkia da un’amica dell’allora presidente del Consiglio regionale del Trentino Alto-Adige Diego Moltrer.
(13 aprile 2022)
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