di Vittorio Lussana
In merito alla crisi russo-ucraina di questi giorni, veniamo a rassicurare alcuni timori, espressi da più parti da alcuni malpensanti, in merito a una possibile dichiarazione di stato di guerra che potrebbe prorogare, sostituendolo, il regime di emergenza sanitaria, la cui scadenza è prevista per il prossimo 31 marzo 2022.
In buona sostanza, intendiamo specificare come la dichiarazione dello stato di guerra sia ammissibile, nel nostro ordinamento, solo nei casi di invasione territoriale da parte delle forze armate di un altro Paese, o di coinvolgimento diretto in un conflitto bellico. L’articolo 11 della nostra Costituzione, infatti, limita molto le nostre azioni nei confronti di altri Paesi. E gli interventi dell’Italia del passato più recente, da quello della prima guerra del Golfo del 1991 fino alla partecipazione alla missione militare in Libia nel 2011, non hanno mai reso necessaria alcuna dichiarazione emergenziale o di stato di guerra.
In merito, invece, ai dubbi sollevati fino a oggi intorno allo stato di emergenza sanitaria, proclamata nel nostro Paese il 31 gennaio 2020 a seguito dell’esplosione della pandemia da coronavirus, ci limitiamo a riportare alcuni appunti universitari del sottoscritto, raccolti durante una lezione di Istituzioni di diritto pubblico tenuta dal professor Piero Alberto Capotosti, noto costituzionalista italiano scomparso nel 2014, risalenti alla primavera del 1992: “In regime di emergenza nazionale per stato di guerra, cataclisma naturale o altre motivazioni gravi, lo Stato è legittimamente autorizzato a stabilire una priorità costituzionale di alcuni diritti rispetto ad altri. Può capitare, infatti, che la nostra Costituzione materiale sia costretta a prendere il sopravvento sulla Costituzione formale o legale, concedendo allo Stato la facoltà di decidere provvedimenti eccezionali come le evacuazioni territoriali o forti limitazioni delle libertà individuali, fino a sospendere alcuni diritti rispetto ad altri, ma solamente per periodi di tempo stabiliti dalla legge. La legittimità sostanziale di ciò risiede nella parola stessa: ‘Emergenza’. Ovvero, il potere esecutivo e, più in generale, lo Stato possono stabilire di far ‘emergere’, per motivi specifici gravi e per periodi limitati di tempo, alcuni diritti rispetto ad altri, fino alla scadenza dell’emergenza stessa. Insomma: ‘Basta la parola’, come nel caso del noto lassativo…” (viva ilarità, si ride…).
(Piero Alberto Capotosti, professore emerito di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma, vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura dal 1994 al 1996, presidente della Corte costituzionale dal 10 marzo al 6 novembre 2005).
(25 febbraio 2022)
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