di Redazione #Politica twitter@gaiaitaliacom #Pillon
Attualmente è in esame al Senato il disegno di legge n. 735, discusso congiuntamente ai d.l. 45 e d.l. n. 768, tutti recanti disposizioni in materia di “affido condiviso, mantenimento diretto e diritto alla bigenitorialità”. La visione sottesa a tali iniziative legislative non è nuova: si inserisce in una tendenza delle politiche del diritto funzionali a ristabilire il controllo pubblico sui rapporti familiari attraverso interventi autoritativi e disciplinari, con una compressione esponenziale dell’autonomia personale dei/delle singoli/e e a ridefinire il regime di genere all’interno della società. Sotto la falsa patina della parità, le figure genitoriali sono infatti modellate secondo una vera e propria segregazione di genere, che respinge di nuovo le donne in una posizione di subordinazione al potere maschile.
Progetti di legge di questo tipo sono stati presentati a più riprese nel nostro Parlamento, così come in altri ordinamenti, ma oggi più che mai costituiscono una minaccia ai diritti e alle libertà fondamentali di tutte e tutti, in quanto tassello di un progetto politico di ridefinizione dei rapporti sociali in chiave illiberale e sessista.
L’affidamento inteso come spartizione “paritetica” dei/lle figli/e di fatto è funzionale a ripristinare una genitorialità intesa come esercizio di potere e controllo maschili sulla dimensione familiare e sulle ex mogli o conviventi, anche al prezzo di danneggiare il benessere e la vita dei/lle figli/e. In sottofondo si legge con chiarezza l’obiettivo del legislatore di mettere a tacere le donne e sabotare le risorse individuali che le donne hanno conquistato, gli strumenti giuridici e la rete sociale costruita negli ultimi trent’anni nel nostro paese per abbattere il muro di silenzio che avvolge la violenza sessista che subiscono le donne nell’ambito delle relazioni intime, quasi sempre insieme ai/lle figli/e costretti ad
assistere le violenze subite dalla loro madre da parte del padre.
Si segnala al riguardo che il ddl 45 all’articolo 5 intende modificare anche la fattispecie di
maltrattamenti punita dall’articolo 572 del codice penale, introducendo per la configurazione del reato il concetto di “sistematicità”, che non tiene conto delle caratteristiche tipiche di una condotta che si consuma nelle relazioni intime, che registrano parentesi di normalità, di pentimenti e promesse di cambiamento da parte del maltrattante. Introdurre il requisito della sistematicità significa non tener conto che sarebbe così punita la violenza domestica solo in situazioni di vere e proprie sevizie continuative, come avveniva fino agli anni Settanta.
Nell’insieme, l’iniziativa del legislatore si articola in un arsenale di raggiri che, lungi dal riportare pace nelle relazioni familiari e genitoriali renderanno le stesse ancora più diseguali, imbrigliando i bambini e le bambine in dinamiche di potere deleterie per il loro sano sviluppo e per la loro crescita.
Dalla nostra esperienza emerge che sono le donne a prendere l’iniziativa di interrompere la relazione sentimentale assumendo la decisione di separarsi e/o regolamentare l’affidamento dei figli e ciò vale ancora di più nei casi di violenza domestica: prima ancora di ricorrere alla giustizia penale, le donne optano per la separazione o l’interruzione della convivenza more uxorio e chiedono la regolamentazione dell’affidamento, intraprendendo il percorso penale quasi sempre quando le violenze continuano anche dopo la richiesta di separazione giungendo a mettere a rischio il benessere e finanche la vita dei figli/e. Si consideri che le donne e i bambini vengono uccise per mano dei mariti/compagni/padri proprio in pendenza della separazione o in occasione delle visite genitoriali. La burocratizzazione della genitorialità e il proliferare di figure esperte a pagamento L’iter così come ipotizzato dal legislatore è sottratto al pieno vaglio della giurisdizione, dal momento che all’autorità giudiziaria rimane la verifica formale della divisione paritetica del tempo di vita dei figli, senza riguardo alle loro esigenze e alla qualità della loro esistenza. Il generico riferimento all’interesse del minore è infatti svuotato dalla coincidenza per legge di tale interesse con una spartizione a metà tra padre e madre. L’imposizione della mediazione familiare, statuita come condizione di procedibilità per istaurare il procedimento di separazione, divorzio o regolamentazione dell’affidamento, costituisce una contraddizione logico-giuridica insanabile e un condizionamento autoritario delle scelte individuali in violazione delle garanzie costituzionali in tema di libertà personale e uguaglianza, anche nelle relazioni familiari.
Ciò rappresenta una violazione della Costituzione, nonché una grave violazione degli obblighi internazionali in materia di prevenzione della violenza di genere e domestica: la Convenzione di Istanbul, infatti, vieta qualsivoglia forma di mediazione nei casi di violenza. Accanto ai mediatori sono previsti anche i coordinatori genitoriali, tutte figure a pagamento che si interpongono tra l’autorità giudiziaria e i genitori nella organizzazione della vita familiare, nell’ottica di una disciplina al dettaglio di tutto ciò che riguarda la vita presente e futura dei figli, anche comprimendo le potenzialità di sviluppo e realizzazione in libertà della personalità dei figli, che i genitori dovrebbero limitarsi a guidare, sostenere e incoraggiare. Una genitorialità burocratizzata, concepita e gestita da figure “esperte”, che si insinuano nella vita delle persone, e restauratrice di quell’ordine del padre consono al pensiero
dominante.
La violenza subita dalle donne da parte del partner è destinata a rimanere occultata dalla infinita serie di trappole di cui è disseminato l’impianto normativo del ddl 735, insieme agli altri ddl in esame: l’azione da parte delle donne per difendere sé e i figli da un partner e padre maltrattante è inibito dal a rischio di censure fondate su pregiudizi sessisti che sempre di più marchiano le donne che osano ribellarsi al comportamento paterno e che vengono accusate come calunniatrici, madri “malevole” e alienanti della figura paterna. Si propone, infatti, la codificazione dell’alienazione parentale, segnalata come truffa dalla
comunità scientifica e dagli organismi internazionali di tutela dei diritti umani (cfr. CEDAW Committee, Concluding observation on Italy, 2011, 2017), nonché l’ipotesi di sospensione e decadenza della responsabilità genitoriale in caso di accuse di un genitore contro l’altro non accertate giudizialmente (si veda il ddl 45). A ciò è sotteso il pregiudizio che le donne siano solite denunciare falsamente maltrattamenti e altre forme di violenze nelle relazioni intime, falso mito smentito dai dati del Ministero di Giustizia, del Ministero dell’Interno e delle Procure (si veda la relazione della Commissione di inchiesta sul femminicidio, 2018). Altra falsa rappresentazione è che le donne strumentalizzino i figli per lucrare economicamente a svantaggio dei padri, deprivati sistematicamente (secondo la narrazione mediatica che sostiene i ddl in esame) del legame affettivo con i figli in ragione di una disapplicazione dell’attuale regime di affidamento condiviso e del comportamento diffusamente manipolativo delle madri.
Ma è nella tutela del patrimonio e del reddito, ovvero la codificazione dell’inadempimento degli
obblighi di mantenimento che si rinviene il nodo ideologico del progetto di riforma. Innanzitutto, va chiarito che attualmente l’affido condiviso è applicato nell’ 89% dei casi, mentre l’affidamento esclusivo rappresenta solo l’8,9% dei casi. Per lo più un assegno di mantenimento è disposto a carico del padre a favore dei figli per un importo medio mensile che va dai 150 euro ad un massimo di 600 euro circa a fronte, in questo caso, di redditi personali altissimi. Di contro, le condanne per violazione degli obblighi di mantenimento sono il doppio di quelle per maltrattamenti (Istat, 2016). Oltre ad alimentare l’incapacità di definire o ridefinire il proprio ruolo genitoriale a seguito della separazione, le disposizioni delineate andranno ad aggravare i rapporti di forza e di potere a svantaggio delle donne, ancora titolari di minori risorse economico-patrimoniali, tenuto conto dell’attuale struttura del mercato del lavoro. Si prevede infatti il mantenimento diretto dei figli, senza tener conto del principio costituzionale di solidarietà e del valore redistributivo dell’obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli in proporzione alle disponibilità economiche individuali. Al genitore che seguirà i/le figli/e nella casa familiare (ancora una volta le donne, dal momento che nel 60% dei casi l’abitazione è loro assegnata), sarà imposto il pagamento di un canone di locazione all’altro genitore, che avrà tra le mani come strumento di ricatto quanto previsto dall’articolo 11 comma 2 n. 5): si prevede infatti l’indisponibilità di spazi adeguati per il figlio minore come presupposto per limitare la permanenza paritaria dei/lle figli/e presso il più povero della coppia genitoriale, di fatto presso le donne. Il paradosso è che tale circostanza è assimilata alla violenza, all’abuso sessuale e alla trascuratezza: il legislatore mette così sullo stesso piano la condizione di povertà, precarietà o indisponibilità economico-patrimoniale con la responsabilità penale per comportamenti maltrattanti e gravemente omissivi nei confronti dei figli. L’impatto dell’impianto normativo all’esame del Senato sarà ancor più grave per le donne straniere, già esposte nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale, di separazione e affidamento a gravi discriminazioni, con capacità difensiva fortemente compromessa dall’assenza di interpreti e mediatori culturali sia durante l’iter giudiziario sia nel corso degli interventi di servizi sociali, case famiglia e consulenti tecnici.
Anche a livello procedurale, l’iter così come ristrutturato, che prevede ripetuti invii in mediazione familiare, di fatto obbligatoria, e quindi particolarmente onerosa anche sotto il profilo economico appare farraginoso, sbilanciato, riproduce i rapporti di forza e di potere per il partner economicamente più forte ponendo ostacoli di ordine sia economico e sociale che il legislatore dovrebbe intervenire ad arginare. Il grande assente nei disegni di legge in discussione è proprio il benessere psicofisico dei/delle figlie, questo sì diritto fondamentale costituzionalmente pieno a
fronte del vuoto giuridico del cosiddetto “superiore interesse del minore”: i bambini e le bambine sono infatti destinate a rimanere imbrigliati in logiche di dominio, controllo e prevaricazione che impediranno a loro e alle madri una dimensione esistenziale libera e dignitosa.
Di seguito nel dettaglio gli articoli del disegno di legge Pillon:
Struttura e disposizioni del DDL Pillon
Il Disegno di Legge in esame si compone di ventiquattro articoli.
Nel presente documento si affronteranno nel dettaglio le disposizioni che a nostro avviso costituiscono un rischio e un pericolo per la libertà di tutte noi.
Preliminarmente, si evidenzia che questa proposta di legge viola i principi costituzionali, nonché gli obblighi internazionali derivanti dalla CEDAW e dalla Convenzione di Istanbul.
Artt. 1 a 4: riguardano l’Istituzione dell’albo dei Mediatori Familiari ed il procedimento di
mediazione. In particolare, all’art.3 è previsto:
— “la partecipazione al procedimento di mediazione familiare è volontariamente scelta dalle parti…”, salvo poi aggiungere che “L’esperimento della mediazione familiare è comunque condizione di procedibilità…qualora nel procedimento debbano essere assunte decisioni che coinvolgano direttamente o indirettamente i minori.” Si tratta all’evidenza di disposizioni apertamente in contraddizione: la mediazione è una scelta delle parti e, come tale, volontaria, ma è anche condizione di procedibilità per avviare il giudizio di separazione o di divorzio. Di conseguenza senza l’accesso alla mediazione non è possibile trattare un procedimento di separazione. Si tratta di una disposizione che coarta la volontà dei coniugi, i quali sono obbligati ad un percorso che non può e non deve essere imposto secondo le stesse regole fondamentali della Mediazione, la cui premessa è quella del “libero accesso” delle parti. Tale imposizione è anche contraria quindi allo stesso Istituto della Mediazione. Infine, si tratta di una norma che viola i principi di libertà e di autodeterminazione sanciti dalla nostra Costituzione e spingerà a concludere false separazioni consensuali, pur di non sottoporsi al lungo e complesso percorso della Mediazione, sottoscrivendo così accordi che non corrispondono all’esigenza dei coniugi e soprattutto dei minori. Deve inoltre segnalarsi così come stabilito dalla Convenzione di Istanbul che la mediazione non può essere avviata in presenza di violenza fisica o psicologica.All’art. 4 si prevede: “Sono regolati le spese ed i compensi per il mediatore familiare”. Tale disposizione aggrava le illegittimità sopra rilevate introducendo un ricatto economico. Sempre secondo quanto si legge all’articolo 4 il primo incontro sarà gratuito, salvo poi dover corrispondere secondo le tariffe stabilite. Dunque o le parti sottoscrivono frettolosamente al primo incontro un accordo, per non affrontare le spese del percorso di Mediazione, oppure vanno avanti accollandosi dei costi ulteriori. L’accesso alla giustizia è così sempre più oneroso e difficile, la disponibilità economica arriva finanche ad essere codificata quale presupposto per poter esercitare i propri diritti in sede di separazione, divorzio e regolamentazione dell’affidamento.
Art. 5: Coordinatore genitoriale
Si introduce la figura del Coordinatore Genitoriale, cui potranno ricorrere le parti volontariamente in casi di cosiddetta “alta conflittualità”. Si precisa che nella realtà l’alta conflittualità esiste in moltissimi casi in quanto la separazione rappresenta un momento di sconfitta di un progetto e sofferenza. Altra cosa è invece trovarsi in una situazione di violenza domestica caratterizzata dalla sopraffazione e sottomissione e quindi da una condizione di non parità tra i coniugi. I profili problematici della figura di Coordinatore Genitoriale comporteranno ingenti esborsi economici con il rischio di mantenere occultate le forme di violenza nelle relazioni di intimità.Art. 6: Modifica all’art. 178 del c.p.c.– Reclamo al Collegio delle ordinanze del Giudice Istruttore.
Art. 7: Modifiche all’art. 706 del c.p.c.
La norma è incostituzionale, oltre che illegittima e confusa. Si parla nuovamente della Mediazione come condizione di procedibilità, ma non si comprende cosa si richiede alle parti: è sufficiente anche fare una sola seduta, quella “gratuita” e poi interrompere? Oppure devono continuare e pagare, e se non hanno
possibilità di farlo? La disposizione continua: I genitori devono redigere …un piano genitoriale… In ogni caso il mediatore deve lasciare un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e informa del relativo esito. In questo contesto di continue imposizioni, si obbligano i genitori anche a redigere un “piano genitoriale” che – in caso di violenza domestica – non potrà mai essere predisposto: una donna che si separa per sottrarre sé e i figli alle violenze domestiche, non potrà regolamentare e negoziare con l’uomo violento il futuro dei suoi figli, che molto spesso hanno anche assistito ai maltrattamenti. Inoltre, appare molto grave che il mediatore possa imporre alle parti l’assenza del difensore nonché coinvolgere anche il figlio/a nella mediazione.Art. 8: Modifiche all’art. 708 c.p.c.
All’udienza presidenziale, il Presidente informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Qualora il Presidente verifichi che le parti non hanno rispettato la condizione di procedibilità di cui ai superiori articoli, … rinvia il procedimento per un termine massimo di due mesi e ORDINA alle parti di rivolgersi ad un Mediatore familiare.”. Di nuovo siamo dinanzi ad un’imposizione, per via giudiziale, di un percorso la cui efficacia è necessariamente minata da un accesso non spontaneo e volontario.Art.9: Modifiche all’articolo 709 ter c.p.c.
Questa norma modifica l’art. 709 ter c.p.c., secondo cui si può ricorrere al Giudice in caso di controversie insorte tra i genitori in ordine alla responsabilità genitoriale o alle modalità di affidamento. Il Legislatore propone la codificazione dell’alienazione parentale: In caso di gravi inadempienze, di manipolazioni psichiche o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un
genitore e comunque in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false o infondate mosse contro uno dei genitori…”. Con queste parole, il legislatore fa chiaramente riferimento ai casi in cui i figli non vogliono vedere i padri. Si tratta dei casi in cui i minori hanno assistito alle violenze esercitate sulla propria madre, hanno vissuto un clima maltrattante e hanno timore di incontrare quella figura genitoriale che per anni li ha esposti a danni talora irreversibili. Nella nostra esperienza ultraventennale abbiamo accolto oltre ventimila donne e MAI una donna ha sporto falsa denuncia. Il problema è al contrario: solo il 40% delle donne decide di denunciare nonostante sia maltrattata. E quando decide di sporgere denuncia lo fa perché teme per la sua incolumità e quella dei suoi figli e pertanto chiede che vengano emessi provvedimenti di protezione per lei e i suoi figli con urgenza. Con tale disegno di legge ciò non sarà più possibile, perché la donna dovrà attendere l’esito dell’accertamento in sede penale e quindi che la condanna diventi definitiva. Ci chiediamo quale protezione verrà data alle donne in pendenza di separazione e di processo penale quando il rischio per
la vita della donna è altissimo? In questi casi, continua la disposizione, il Giudice valuta prioritariamente una modifica dei provvedimenti di affidamento…ovvero …la decadenza della responsabilità genitoriale…”. E durante gli anni in cui pende processo penale, cosa accade? Il disegno di legge prevede che non potrà scegliere e dovrà comunque stare con quel genitore.Art. 10 Modifica all’art. 711 del c.p.c. Separazione consensuale
Art.11 Modifica all’art. 337 ter cc
Il minore “ha anche diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale…il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori…deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre… Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore, in caso di:
– Violenza
– Abuso sessuale
– Trascuratezza
– Indisponibilità di un genitore
– Inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore…”
Si tratta – anche in questo caso – di un’aperta e chiara violazione dei diritti del minore. Innanzitutto, ci chiediamo cosa intenda il legislatore con “comprovato…pregiudizio”, le donne dovranno attendere che la sentenza di condanna passi in giudicato? Considerato gli attuali tempi del processo determinati anche dalla loro complessità pertanto per ottenere protezione le donne dovranno attendere non meno di sette anni? Durante l’attesa che la condotta venga “comprovata”, cosa accade? Si segnala che attualmente i tribunali in sede civile emanano ordini di allontanamento solo in presenza di referti di pronto soccorso.
Si tenga anche conto che la giurisprudenza e molti orientamenti di medici e psicologi sono contrari ad una continua mobilità dei figli tra un genitore e l’altro.Imporre ad una bambina/o che ha già subito il trauma della separazione di vivere senza stabilità, senza precisi riferimenti, non significa tutelare i suoi interessi. Spesso questi figli “pariteticamente” divisi da una casa all’altra assumono comportamenti iperattivi, hanno difficoltà di concentrazione, hanno una peggiore resa scolastica. In ogni caso, si tratta di una intrusione istituzionale gravissima nella vita familiare, una struttura rigida di organizzazione non può essere imposta a prescindere dal percorso particolare di ciascun nucleo e dalle necessità di ciascun bambino/bambina. Gravissimo il riferimento all’asserita “inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore”: il legislatore non solo stigmatizza la non disponibilità di risorse economiche, in luogo di rimuovere gli ostacoli all’uguaglianza sostanziale, così come imposto dall’art. 3 della Costituzione, ma introduce degli appigli utili a censurare le scelte delle donne in fuga dalla violenza di rifugiarsi presso familiari e conoscenti che si offrono di ospitarla insieme ai bambini oppure in un Centro antiviolenza. Proprio in quei casi in cui i figli si sono dovuti allontanare dal padre violento, vengono collocati presso di lui ex lege? Questa norma, al 4° comma prevede l’intervento dei nonni nel procedimento di affidamento (dizione impropria: nel procedimento di separazione? Quello di affidamento riguarda i figli nati dalle convivenze). Le norme e la giurisprudenza attuali già tutelano le relazioni familiari allargate, tale disposizione contribuisce a rendere il procedimento particolarmente affollato di soggetti, così rendendo la scelta di interrompere una relazione sentimentale ancora più complessa e faticosa. L’articolo 11, al 7° comma prevede la contribuzione al mantenimento del figlio in via diretta, per capitoli di spesa, sia per quanto riguarda quelle ordinarie, sia per le straordinarie.
Questo principio – già a lungo discusso durante il percorso della L.54/2016 – non ha alcun margine di applicazione. Occorre tenere presente il livello medio delle famiglie italiane, che ancora registra, purtroppo, una condizione di inferiorità economica della moglie rispetto al marito. Le donne sono ancora quelle che in maggiori situazioni non lavorano, lavorano in nero, lavorano per poche ore, fanno part time, per cui o non hanno reddito o hanno un reddito di gran lunga inferiore, quindi le madri non potrebbero essere destinatarie di “capitoli di spesa”. Si configurerebbero così due tipologie di figure genitoriali agli occhi dei figli, una di maggior rilievo e potere economico, e l’altra completamente oscurata, con le ovvie ricadute negative sul piano educativo. È una proposta che monetizza i rapporti genitoriali, con tutte le conseguenze che ciò comporta. Inoltre, la maggior parte dei padri separati non paga l’assegno di mantenimento, questo è un dato che deve essere tenuto presente. Il comma 9° prevede la possibilità che il Giudice stabilisca “ove strettamente necessario e solo in via residuale, la corresponsione a carico di uno dei genitori di un assegno periodico per un tempo determinato, in favore dell’altro a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore”. Cosa accade quando decorre il termine?
Ma l’aspetto più grave dei capitoli di spesa riguarda l’impossibilità per la madre collocataria di porre in essere l’esecuzione nei confronti del padre inadempiente. Sappiamo che sono circa i 2/3 i padri che non pagano l’assegno. Secondo la legge attuale, l’ordinanza che indica la somma da pagare per i figli è titolo esecutivo per agire nei confronti del padre inadempiente, proprio perché è indicato l’importo preciso da versare. Se si dovesse parlare di capitoli di pagamento diretto o capitoli di spesa,
l’eventuale provvedimento sarebbe ineseguibile perché indeterminato nel quantum.Art. 12: Modifica l’art. 337 quater c.c.
Secondo la proposta del legislatore, in caso di affidamento ad un solo genitore, perché l’affidamento anche all’altro risulta contrario all’interesse del minore, deve comunque garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, disponendo tempi adeguati di frequentazione con il genitore non affidatario. Come si possono garantire tempi “adeguati” (cosa tra l’altro significa adeguati?) ad un genitore che manifesta condotte contrarie all’interesse del minore? Il procedimento dovrebbe essere opposto: prima rimuovere le cause che hanno portato ad un cattivo esercizio del ruolo genitoriale, poi tempi adeguati. Anzi, proprio nel momento in cui il giudice dispone l’affidamento esclusivo è opportuno che preveda per l’altro visite protette.Art.13 Modifica art. 337 quinques c.c.
Al comma 2, si legge che “Il giudice, nei casi di conflittualità tra le parti, invita nuovamente i genitori a intraprendere un percorso di mediazione familiare per la risoluzione condivisa delle controversie.” In questo caso sembra che il Giudice “inviti” e non “ordini”, comunque vale quanto detto in precedenza per il rapporto tra Mediazione e Violenza, concetti e condizioni che non devono MAI coesistere, il legislatore deve assumere il compito di rendere esplicito questo principio. Al comma successivo è previsto che se la mediazione non riesca, il giudice invita le parti a rivolgersi ad un Coordinatore genitoriale e che “gli oneri della coordinazione genitoriale sono ripartiti tra i genitori nella misura del 50%”. Così codificando un ulteriore aggravio dei costi di separazione e divorzio. Già oggi potersi separare è un lusso, molte famiglie non possono perché i redditi non sono sufficienti per duplicare i costi, ma lo Stato, invece che predisporre interventi sociali per sostenere le famiglie in difficoltà, aggiunge costi su costi, privatizzando il procedimento e rendendolo accessibile solo a chi possiede i mezzi necessari.Art. 14 Modifica dell’art. 337 sexies c.c.
Il giudice decide che il minore resti a vivere presso la casa familiare indicando, in caso di disaccordo, quale dei due genitori può continuare a risiedervi. Quest’ultimo è comunque tenuto a versare al proprietario dell’immobile un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato. Si configura il seguente scenario: posto, come già detto, che la donna o non lavora o ha un reddito del tutto insufficiente, la madre – qualora risulti collocataria dei figli – non avrà i soldi per provvedere al pagamento del canone, al quale si dovranno pure aggiungere i capitoli di spesa e nessun assegno di mantenimento per i figli. Poi ci sono i costi della mediazione e del coordinatore genitoriale. Insomma, la separazione è un diritto impraticabile, per il legislatore i coniugi devono restare uniti, anche se non sussistono più i presupposti, con gravi ricadute sui figli, costretti a vivere nel disagio quotidiano. Salvaguardare la famiglia anche quando in gioco vi sono gli interessi dei bambini che hanno diritto di crescere in un ambiente sereno e con genitori che si rispettano. Si segnala inoltre che una donna che per anni si è dedicata alla famiglia e alla cura dei figli e quindi non ha potuto produrre un suo reddito, al momento della separazione non potrà restare nella casa coniugale perché’ non ha i soldi per corrispondere l’indennizzo al partner.Art. 15 Modifica all’art. 337 septies
Il giudice …può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e su loro richiesta il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno è versato direttamente all’avente diritto… L’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni cessa al raggiungimento del venticinquesimo anno di età. Una disposizione senz’altro punitiva, e comunque confusa e imprecisa. Sembra di capire che con il raggiungimento del 18° anno, il figlio possa chiedere di avere direttamente l’assegno a mani proprie da parte di entrambi i genitori. In questo caso il genitore col
locatario cosa dovrà fare? Pagare le spese di gestione della casa, utenze, condominio, vitto, e poi anche versare una somma al figlio? O dare una somma al figlio e contestualmente farsela restituire per le spese di casa? La cessazione del mantenimento all’età di 25 anni è ingiusta ed illegittima, dal momento che
a tale età la maggior parte dei ragazzi ancora studia e non ha opportunità di trovare attività
lavorativa stabile e adeguata.Art. 17 Modifica all’art. 342 bis c.c.
L’intera proposta di questo articolo, riguarda l’asserita condotta di un genitore che sia causa di pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore. In questo caso, il giudice può adottare i provvedimenti di cui all’art. 342 bis c.c., ossia l’allontanamento immediato dalla casa familiare, del genitore incolpato di condotta pregiudizievole. La norma poi specifica che tale allontanamento può essere adottato anche quando – in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori – il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniazione rispetto ad uno di essi. Si tratta di una norma pericolosissima, in quanto prevede provvedimenti molto punitivi rispetto ad una casistica assai difficile da identificare. Il rifiuto di un minore nei confronti di un genitore può essere un comportamento che dipende da motivi reconditi e da cause più svariate. La norma sottende chiaramente il suggerimento della lobby dei padri separati e rifiutati dai figli (considerato che sono pressoché vicini allo zero i casi in cui i figli non vogliono vedere la madre). Sempre in linea con lo spirito di questa legge, si aggiungono per i minori danni a danni.
Si premette che, nei casi di violenza, i figli minori, dopo aver vissuto in un clima maltrattante ed aver anche visto le violenze del padre sulla madre, dopo la separazione, rifiutino di vedere il padre, in questo caso invece di prendere provvedimenti adeguati nei confronti del padre, si arriva con questo disegno di legge a colpevolizzare la madre per non collaborare nel riavvicinamento dei figli al padre violento e la si accusa di “alienazione parentale”. Si ponga il caso in cui una bambina non voglia vedere il padre perché è stato maltrattante nei confronti della madre, semmai alla presenza della stessa minore. Cosa succederebbe, secondo questa proposta? Il giudice, accertato il rifiuto della minore, allontana la madre
dalla casa familiare, oppure trasferisce la bambina presso l’altro genitore, ossia il padre maltrattante! Oppure trasferisce la figlia presso apposita struttura specializzata, togliendolo dalla figura materna che costituisce, invece, il riferimento per la figlia.Art.19 Modifica dell’art. 151 c.c.
Si abroga la pronuncia di addebito.
Con ciò non solo si rende evanescente l’art. 143 c.c. che pone gli obblighi matrimoniali a carico delle parti, perché venendo meno la pronuncia di addebito non si comprende quale sia la sorte degli obblighi matrimoniali, in caso di violazione da parte di uno dei coniugi. In particolare, nei casi di violenza, un uomo che ha esercitato violenza pone fine al proprio matrimonio con assoluta normalità, come se nulla fosse successo, così “normalizzando” la violenza.Art.20 Modifica art.6 D.L.12 settembre 2014, n. 132
Viene previsto che le norme del DDL Pillon si estendano anche ai casi della negoziazione tra coniugi. Insomma, due coniugi/genitori che vogliano separarsi sulla base di condizioni dettate da esigenze personali, devono SOTTOSTARE a regole che IMPONGONO un percorso lungo, costoso e forse inutile.Art. 21 Viene abrogato l’art. 570 – bis codice penale
Venendo meno ogni forma di responsabilità economica del coniuge/genitore più forte, di conseguenza il mancato versamento dell’assegno per la moglie o per i figli non è più ritenuta condotta penalmente rilevante.Art. 22 modifica dell’art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898
Anche in caso di divorzio, occorre iniziare un percorso di Mediazione Familiare, a pena di improcedibilità.
L’articolo è composto da 18 commi (compresa la regolamentazione processuale) che richiamano, sostanzialmente, i profili richiamati dalle norme precedenti in tema di separazione.
(27 settembre 2018)
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