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Diritto alla pensione di reversibilità anche ai superstiti nelle coppie dello stesso sesso che non hanno potuto formalizzare la propria unione per mancanza di una legge

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di Redazione #Milano twitter@gaiaitaliacomlo #LGBTQI

 

 

E’ il sito degli amici di Rete Lenford a pubblicare la notizia che è una delle buone notizie che fanno bene a questo mondo dove le cose sembrano andare sempre peggio, ma non è così. La Corte d’Appello di Milano ha infatti emesso una sentenza secondo la quale anche il partner superstite di una coppia dello stesso sesso che non ha potuto formalizzare la sua unione con la compagna o il compagno di una vita per mancanza di una legge, abbia diritti alla pensione di reversibilità.

Di seguito pubblichiamo la notizia così come il sito ufficiale di Rete Lenford l’ha resa nota.

La sentenza, prima di questo genere, è stata ottenuta dagli avvocati e dalle avvocate di Avvocatura per i Diritti LGBTI – Rete Lenford, e riguarda la nota vicenda del Prof. Zanola e dell’Arch. Borsato, che insieme hanno formato una famiglia per oltre 40 anni, sino alla morte dell’Arch. Borsato nel 2015, senza aver potuto coronare il comune desiderio di formalizzare la loro relazione a causa dell’impossibilità, per le coppie dello stesso sesso, di unirsi in matrimonio.

Nella Sentenza n. 1005/2018, la Corte d’Appello di Milano ricorda che nel nostro ordinamento la pensione al superstite “attua il permanere della solidarietà familiare oltre l’evento morte del lavoratore, solidarietà familiare che all’interno della coppia omosessuale stabile non può che essere rivolta a favore del partner al quale non è stato consentito unirsi in matrimonio”. Infatti, l’assenza di una legge, prima delle unioni civili, impediva alle coppie dello stesso sesso di “istituzionalizzare la relazione familiare”, che tuttavia era esistente e tutelata dall’art. 2 della Costituzione, come più volte affermato dalla Corte costituzionale e da quella di Cassazione.

Per questo la Corte d’Appello conclude che “il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, costituzionalmente garantito e rientrante tra i diritti/doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia” deve essere riconosciuto “anche al partner superstite [della coppia omosessuale] come diretta applicazione dell’articolo 2 della Costituzione; riconoscimento che può essere fatto dal giudice comune senza la necessità di porre la questione al vaglio della Corte Costituzionale”.

 

 




 

 

(2 agosto 2018)

©gaiaitalia.com 2018 – diritti riservati, riproduzione vietata

 





 

 

 

 

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