di Lorenza Morello twitter@Lorenza_Morello
La sentenza 11504/17 depositata nella mattinata del 10 maggio in materia di assegno di mantenimento in caso di divorzio ha stabilito di fatto nuovi rivoluzionari parametri in quanto, come si legge nell’ordinanza della Corte «Si supera il precedente orientamento, che collegava la misura dell’assegno di mantenimento al parametro del ‘tenore di vita matrimoniale’, indicando come parametro di spettanza dell’assegno, avente natura ‘assistenziale’, la ‘indipendenza o autosufficienza economica’ dell’ex coniuge che lo richiede».
I giudici hanno respinto il ricorso con il quale l’ex moglie del ministro Vittorio Grilli (responsabile dell’Economia e Finanze durante il Governo Monti) chiedeva l’assegno di divorzio già negatole «con verdetto emesso dalla Corte di Appello di Milano nel 2014, che aveva ritenuto incompleta la sua documentazione dei redditi e valutato che l’ex marito dopo la fine del matrimonio aveva subito una “contrazione” dei redditi», si legge su Repubblica nello speciale dedicato alla importante sentenza sul divorzio.
I nuovi criteri stabiliti dalla sentenza della Cassazione possono definirsi rivoluzionari in quanto «il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale». Viene pertanto cancellato il criterio del tenore di vita per quantificare e riconoscere l’assegno divorzile.
Si restituisce pertanto, a parere di chi scrive, all’istituto del matrimonio (che giova ricordare è un negozio giuridico e non un contratto) una dignità morale ed etica che, in quanto tale, lo vogliono slegato dai criteri “utilitaristici”.
(11 maggio 2017)
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